Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- pubblicità 8
- direttiva 7
- comunitario 6
- presente 6
- servizi 5
- parlamento 5
- europeo 5
- consiglio 5
- consumatori 5
- beni 5
- materia 4
- protezione 4
- adottare 4
- revisione 4
- diritto 4
- sensi 4
- ingannevole 4
- mezzi 4
- professionisti 4
- eventuali 4
- relazione 4
- denominazione 4
- concorrente 4
- denominazioni 3
- mantenimento 3
- comparativa 3
- commerciali 3
- pertinenti 3
- caso 3
- prodotti 3
- adeguati 3
- articolo 3
- confronti 3
- disposizioni 3
- spetta 2
- distintivi 2
- membro 2
- origine 2
- azione 2
- marchio 2
- articoli 2
- giudiziaria 2
- membri 2
- stati 2
- seguente: 2
- contro 2
- stessi 2
- pubblicitario 2
- marchi 2
- operatore 2
Articolo 18
Revisione
1. Entro il 12 giugno 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 3, paragrafo 9, dell'articolo 4 e dell'allegato I, e sulle possibilità di armonizzare e semplificare ulteriormente il diritto comunitario in materia di protezione dei consumatori, nonché di adottare, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo 5, eventuali misure necessarie a livello comunitario per assicurare il mantenimento di livelli adeguati di protezione dei consumatori. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di revisione della presente direttiva o di altre norme pertinenti del diritto comunitario.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ai sensi del trattato, si adoperano per adottare un'iniziativa entro due anni dalla presentazione da parte della Commissione di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 1.
«Articolo 3 bis
1. | Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa
|
4) | l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
|
5) | l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
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Articolo 18
Revisione
1. Entro il 12 giugno 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 3, paragrafo 9, dell'articolo 4 e dell'allegato I, e sulle possibilità di armonizzare e semplificare ulteriormente il diritto comunitario in materia di protezione dei consumatori, nonché di adottare, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo 5, eventuali misure necessarie a livello comunitario per assicurare il mantenimento di livelli adeguati di protezione dei consumatori. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di revisione della presente direttiva o di altre norme pertinenti del diritto comunitario.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ai sensi del trattato, si adoperano per adottare un'iniziativa entro due anni dalla presentazione da parte della Commissione di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 1.
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